Statuti

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Nome e sede

1.     Con la denominazione “Associazione Archeologica Ticinese” esiste un’Associazione di pubblica utilità e senza fine di lucro a norma degli art. 60 & ss del CCS.
2.     L’Associazione ha sede a Lugano.

Scopo

3.     L’Associazione si prefigge i seguenti scopi:
a)    riunire gli interessati all’archeologia con particolare riferimento alla Svizzera italiana;
b)    promuovere la conoscenza e la divulgazione dell’archeologia, il rispetto dei siti e dei reperti archeologici;
c)    favorire la formazione dei soci con conferenze, visite a siti archeologici, contatti con musei e associazioni con scopi affini.
d)    favorire lo studio e la ricerca archeologica nel nostro Paese.

Soci

4.     Sono soci ordinari dell’Associazione Archeologica Ticinese le persone fisiche e giuridiche che hanno versato la tassa sociale annua.
Sono soci onorari persone di particolari meriti in campo archeologico e culturale, in relazione agli scopi dell’Associazione.
Sono soci sostenitori coloro che versano una quota di almeno CHF 100.-- all’anno.
L’appartenenza cessa per le dimissioni del socio, per il mancato versamento della tassa sociale o per esclusione del socio da parte dell’Assemblea per comportamento incompatibile con gli scopi dell’AAT.
La tassa sociale annuale è fissata dall’Assemblea generale.
I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.

Organi

5.     Gli organi dell’Associazione sono:
a)    l’Assemblea generale
b)    il Comitato
c)    i Revisori dei conti

Assemblea generale

6.   Nell’Assemblea tutti i soci hanno uguale diritto di voto. Le risoluzioni dell’Assemblea sono prese alla maggioranza semplice dei voti.

7.     L’Assemblea generale si riunisce in forma ordinaria una volta all’anno. L’anno sociale termina il 31 dicembre.
L’Assemblea può essere convocata in forma straordinaria dal Comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci. La loro richiesta sarà formulata al Comitato che provvederà alla convocazione.

8.     L’Assemblea:
a)    approva e modifica lo statuto;
b)    elegge e revoca i membri di Comitato e il Presidente;
c)    elegge l’organo di revisione;
d)    approva la relazione annuale del Comitato e il resoconto finanziario dando scarico ai membri di Comitato;
e)    determina le quote sociali;
f)     decide su eventuali ricorsi di soci;
g)    decide lo scioglimento dell’Associazione;
h)    esercita la sorveglianza sulla gestione degli organi dell’Associazione.

Comitato

9.     L’Associazione è amministrata da un Comitato composto di 7 fino a 11 membri, fra i quali un Presidente, un vice-Presidente e un Cassiere.
Il Comitato resta in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei membri, sia presenti o rappresentati. Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità è preponderante il voto del Presidente.
Eventuali dimissioni da parte dei membri devono essere presentate per iscritto prima della convocazione dell’Assemblea generale; il Comitato stesso propone un nuovo membro all’Assemblea.

Il Comitato:
a)    assegna al suo interno le cariche, ad eccezione del Presidente;
b)    gestisce l’attività dell’Associazione e amministra il patrimonio sociale;
c)    convoca l’Assemblea generale ordinaria o straordinaria, come all’art. 7 e ne cura tutti gli atti preparatori;
d)    assume tutte le iniziative utili alla realizzazione dello scopo dell’Associazione;
e)    si occupa di ogni attività non statutariamente di competenza dell’Assemblea.

10.  Il Comitato può nominare un segretario amministrativo, consulenti e commissioni speciali.

Mezzi finanziari e patrimonio sociale

11.  L’Associazione fa fronte ai propri impegni con il solo patrimonio sociale, esclusa la responsabilità personale dei soci.

12.  I mezzi finanziari dell’Associazione Archeologica Ticinese sono costituiti:
a)    dalle tasse sociali;
b)    da altri contributi o donazioni;
c)    da eventuali sussidi.

Rappresentanza

13.  Vincola l’Associazione la firma a due del Presidente, del vice-Presidente e del Cassiere.

Revisori dei conti

14.  Competenze: devono verificare che ogni documento contabile del rendiconto finanziario annuale corrisponda ai libri contabili e che questi siano regolarmente tenuti e presentare una relazione all’Assemblea.

Modifica dello statuto

15.  La proposta di modifica di statuto deve figurare all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria; lo statuto deve essere approvato da almeno 2/3 dei soci presenti.

Scioglimento dell’Associazione

16.  Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso solo da un’Assemblea generale straordinaria e deve ottenere l’approvazione di 2/3 dei soci presenti.

17.  In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio è devoluto allo Stato del Cantone Ticino per scopi affini a quelli dell’Associazione. 

Il presente statuto, approvato dall’Assemblea ordinaria dell’Associazione Archeologica Ticinese tenutasi a Mezzovico il 4 marzo 2023, annulla e sostituisce il precedente.